A volte capita. Si, capita che, a volte, il condòmino neghi l'accesso alla sua abitazione al letturista incaricato dal condominio per prelevare i consumi periodici del contatore dell'acqua, come anche degli eventuali caloriferi di un impianto centralizzato.
Atteso che queste spese devono essere ripartite in funzione della previsione di cui al 2° comma dell'articolo 1123 del codice civile, ovvero, in base ai consumi, cosa succede se la lettura dei contatori non viene consentita?
La decisione dei giudici.
La soluzione al dilemma ci viene offerta dal Tribunale di Napoli che risolve la questione con la sentenza n. 8834 del 7 ottobre 2025.
Secondo i giudici Partenopei, se il condomino non consente la lettura del suo contatore, l'amministratore del condominio può determinare la sua quota parte di spesa della bolletta dell'acqua in due modi: attraverso l'utilizzo dei millesimi di quella proprietà o attraverso un procedimento di stima del consumo che risulti equo (magari in base allo storico precedente)
E questo - dicono i giudici - fintanto che la lettura resta impedita.







