LE NOSTRE COMPETENZE
L'articolo 1130-bis del codice civile prevede la possibilità di affidare ad un revisore la verifica della contabilità condominiale, anche per diverse annualità opportunamente specificate.
L'attività di revisione consiste nella verifica del fascicolo di rendicontazione e si estrinseca in una relazione tecnica che culmina in un giudizio rilasciato dal revisore.
Spesso, il cliente confonde l'attività di revisione con quella di una perizia contabile tesa, quasi sempre, alla ricostruzione dei rendiconti: al riguardo, è bene precisare come si tratti di attività e incarichi profondamente diversi tra di loro. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito come al revisore spetti la mera verifica con rilascio di relazione tecnica, spettando all'amministratore titolare di quel rendiconto procedere alle dovute rettifiche proprio sulla scorta della consulenza tecnica di revisione.
Per giungere ad un risultato di revisione genuino e attendibile, è di fondamentale importanza che il revisore assicuri a sé stesso e al cliente:
REVISIONE base (verifica iniziale):
Si tratta di un livello base di revisione, economicamente più sostenibile, che consente comunque il rilievo di eccezioni significative che permettono al committente di sindacare adeguatamente il rendiconto in sede di assemblea, di sostenere il radicamento di un procedimento di mediazione prima e di una causa davanti al giudice civile dopo, per ottenere, così, l'annullamento di rendiconto approvato. I risultati della revisione, suggeriranno al Difensore se sia possibile impugnare il rendiconto per profili di annullabilità o di nullità.
Occorre comprendere come, sebbene sia sempre possibile procedere con un processo di revisione a tutto campo, questo potrebbe non rendersi necessario sia rispetto alle specifiche circostanze del singolo caso che in considerazione della struttura dell'edificio: si pensi alla presenza o meno di dipendenti, alla presunta pendenza o meno di irregolarità fiscali ecc.
Insomma, a nostro avviso, un adeguato processo di verifica di rispondenza tra le numerose utilità di una attività di revisione e quelle che si rivelano effettivamente adeguate al cliente rappresenta un passaggio opportuno. In altre parole, si tratta di perseguire il principio della minimizzazione dei costi per il cliente senza alcun pregiudizio per l'ottimizzazione del risultato.
REVISIONE avanzata (verifica completa del rendiconto):
In questa ipotesi, l'attività di revisione aggiunge altri obiettivi rispetto alla prima. Si tratta di aspetti ultronei che consentono di verificare altri ambiti della contabilità e del fascicolo di rendicontazione. Anche in questo caso, il tentativo è quello di consentire al cliente di fare scelte più mirate in ordine ai propri interessi, consegnando, così, alla relazione di revisione, finalizzazioni più puntuali. Sia le attività previste dalla revisione base che da quella avanzata, sono raggruppate per questioni di coerenza tecnico-procedimentale del perito. Anche le risultanze della revisione avanzata possono fornire strumenti per contestare l'annullabilità o la nullità del rendiconto.
Il metodo CSO.
Il metodo di controllo e garanzia CSO - Certified Second Opinion - prevede l'apposizione del Visto di Second Opinion da parte di un Consulente Senior Certificato della Direzione centrale e il rilascio di una relazione gestita in accordo a procedure operative interne predisposte nell’ambito del nostro sistema qualità certificato. Un metodo innovativo ed unico in Italia a garanzia della clientela.
Senior Partner:
Dott. Francesco Schena
Senior Consultant:
Dott. Stefano Pagani
Consultant:
Responsabili di sede REVIMM | BUSINESS PARTNER
Chi può richiedere questo servizio:
Questo servizio è erogato dalle sedi REVIMM | BUSINESS PARTNER quando presenti sul territorio o dalla Sede centrale per il resto d'Italia.
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