Non basta trasmettere il verbale dell'assemblea agli assenti. Occorre che venga inviato loro anche la contabilità approvata.
Spesso, l'amministratore del condominio si limita a trasmettere agli assenti la sola copia del verbale dell'assemblea, omettendo l'invio del rendiconto approvato.
Questo è dovuto, a volte, anche al fatto che il rendiconto sia stato già trasmesso insieme all'avviso di convocazione. Vediamo perché non sia proprio la stessa cosa.
Cos'ha stabilito il Tribunale di Napoli.
Il tribunale partenopeo, con la sentenza n. 2010 pubblicata il 9 febbraio 2026, si è pronunciato su una circostanza piuttosto diffusa come prassi tra gli operatori.
Il caso riguarda l'invio del verbale di assemblea agli assenti, senza che venga accompagnato dalla copia della contabilità approvata nella medesima adunata.
La questione non è irrilevante, anzi, soprattutto ai fini processuali.
Il giudice di Napoli, infatti, ha affermato che la mancata trasmissione agli assenti dello stato di ripartizione approvato in assemblea impedisce ai condòmini assenti di venire a conoscenza con certezza di quanto approvato. In altri termini, non si trasferisce agli assenti una completa informazione cui hanno diritto, impedendo loro di valutare con cognizione di causa anche l'opportunità d’impugnare o meno la decisione assembleare.
In conclusione, il tribunale ha stabilito che l'omesso invio di quello che costituisce parte integrante della deliberazione, è sufficiente a domandare ed ottenere l'annullamento della deliberazione.







