Si diffonde l'idea che il condòmino possa scorporare dalle quote condominiali il compenso dell'amministratore quando questi, cessato dalla carica, entri in regime di prorogatio e, quindi, svolge il suo lavoro senza diritto al compenso.
Ora, è certamente vero che la giurisprudenza si sia consolidata sull'orientamento della prorogatio gratuita del mandato dell'amministratore di condominio, ma pensare che ciò possa autorizzare il condòmino a scorporare dalla sua rata condominiale periodica la quota parte relativa al compenso dell'amministratore è assolutamente inesatto.
Nessun vincolo di corrispettività nelle rate condominiali.
A smentire questa tesi è la stessa giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha stabilito due principi molto chiari:
- L'approvazione del bilancio preventivo e, dunque, del suo stato di ripartizione che danno luogo alla determinazione delle rate ordinarie condominiali, avviene a scopo costitutivo e impone ai condòmini l'obbligo di versare queste quote in favore dell'amministrazione condominiale, senza ulteriore condizione.
- Tra le rate approvate e la loro destinazione non vi è alcun vincolo di corrispettività circa l'impiego delle somme da parte dell'amministratore, se non nei limiti dei capitoli ordinari di spesa deliberati e nel limite dell'autonomia dell'ordinario atto gestorio dell'amministratore stesso.
In buona sostanza, il condòmino ha l'obbligo di versare per intero la quota stabilita dall'approvazione assembleare e l'amministratore può utilizzare queste somme per le spese correnti ordinarie.







