Quello della revisione condominiale è un tema ormai sdoganato dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio, il cui impiego risulta sempre più in aumento nei condominii italiani.

Tuttavia, accade, piuttosto spesso, che il cliente non abbia le idee molto chiare su cosa sia, in concreto, una attività di revisione contabile condominiale.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile, l'assemblea (e chiunque ne abbia interesse) può commissionare l'incarico ad un revisore perché verifichi la contabilità condominiale, anche per più annualità specificamente indicate.

Le aspettative del cliente sono, spesso, quelle di rivedersi ricostruito il rendiconto condominiale ma questo non coincide con gli obiettivi di una revisione.

Differenza tra revisione e perizia di ricostruzione.

L'attività di revisione consiste nell'analisi di un rendiconto condominiale esistente e che si estrinseca nel rilascio di una relazione tecnica che culmina in un giudizio espresso proprio a carico della contabilità, sul piano tecnico-scientifico.

La revisione, quindi, conclude con la raccolta di una serie di rilievi, li qualifica come significativi o meno ed esprime uno dei seguenti giudizi finali: positivo, positivo con rilievi non significativi, negativo o di impossibilità alla revisione.

La perizia di ricostruzione, invece, restituisce al cliente nuovi elaborati in luogo di quelli esaminati, oppure, di quelli mai presentati.

Sono gli obiettivi a cambiare nei due diversi casi: la revisione, sostanzialmente, fornisce risposte circa l'attendibilità di un rendiconto presentato e, quindi, in merito alla opportunità di approvarlo o meno o di impugnare o meno la deliberazione che lo ha approvato.

Vanno segnalate altre due differenze significative:

  • il tempo: la perizia di ricostruzione richiede molto più tempo per essere rilasciata (anche di diversi mesi);
  • i costi: la perizia di ricostruzione comporta costi molto più elevati rispetto a quelli di una semplice attività di revisione.

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