Il nuovo articolo 1130-bis del codice civile, nell'enucleare la struttura del rendiconto condominiale, nulla dice circa la presenza del conto economico.
Si tratta di una scrittura di epilogo che espone tutti i costi e ricavi della gestione, rilasciando il risultato economico della gestione: avanzo o disavanzo di gestione.
La decisione della Cassazione.
Con la sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025 della Cassazione, i giudici hanno stabilito che - nonostante le previsioni dell'art. 1130-bis del codice - nel fascicolo di rendicontazione deve essere presentato il conto economico della gestione.
Con una certa precisione, la Suprema Corte, ribadisce proprio come sia necessario che si dia conto dei costi e dei ricavi di gestione e del relativo risultato economico.
Si tratta di un elaborato contabile che va redatto secondo il criterio della competenza.
Pertanto, se il rendiconto presentato dall'amministratore in assemblea dovesse difettare di questo elemento, la deliberazione risulterebbe annullabile.







